Violazione legge 150/2000 comunicazione istituzionale

Redazione

Il 23 giugno c.a. con determina dirigenziale n.743 del 23.06.20 è stato affidato un servizio alla società Media Master Press srl per attività di informazione e comunicazione istituzionale per un importo totale di 25.000 euro annui, di cui 15.000 previsti per l’anno 2020 e la restante parte per il 2021.

E’ utile ricordare che la legge 150 del 2000 disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. E’ lo strumento normativo più importante poiché attribuisce alla comunicazione pubblica legittimazione e riconoscimento al pari delle altre attività dell’agire amministrativo.  La norma obbliga gli enti pubblici a prevedere il 2 per cento del proprio bilancio alle attività di comunicazione istituzionale.

L’articolo 41 del Dgls del 2005 interviene ed aggiorna la legge, stabilendo i criteri per la destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici.

Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all’Autorità delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L’Autorità, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Vale la pena ricordare che esistono diverse sentenze sanzionatorie a carico di enti che hanno violato la norma, prevedendo somme inferiori a quanto stabilito.

Con la determina dirigenziale approvata dal Comune di Gela non viene garantito lo stesso diritto a tutti gli operatori radiotelevisivi locali, nonché a giornali online e cartacei ma ad un unico gruppo editoriale.  Tra l’altro non si può neanche sostenere che l’amministrazione non abbia ricevuto altre proposte. Se quella del gruppo mediamaster press è datata 20 maggio 2020, in data 9 aprile è stata formulata una offerta unitaria all’amministrazione comunale che comprendeva quattro diversi operatori.  Non si capisce perché dunque alla prima offerta non è stata data alcuna risposta mentre la seconda è stata accolta.

Va sottolineato come non sia stata pubblicata alcuna evidenza pubblica ma si sia trattata di una scelta assolutamente discrezionale. 

Agli organi in indirizzo si chiede pertanto, ognuno per le proprie competenze (istituzionali, di vigilanza e politiche)  di chiarire se siano a conoscenza della decisione assunta e ne condividano il contenuto, peraltro ad avviso degli scriventi in aperta violazione della legge citata e dell’art. 41 del decreto legislativo n.177/2005 inerente il testo unico della radiotelevisione.  Infine si chiede la sospensione della determina in oggetto.